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sabato 28 agosto 2010

Calderisi, lo smemorato 1

COSTITUZIONE E VOTO

Scioglimento: anche Fassino la Pensava come Noi

Quando Fassino (per D' Alema) parlava come noi sullo scioglimento

Caro Direttore, sulla questione del potere di scioglimento delle Camere non si tratta di una contrapposizione tra la Costituzione formale e una pretesa nuova Costituzione materiale, ma di un oggettivo problema interpretativo delle norme costituzionali e del conflitto esistente tra una prassi costituzionale, peraltro contraddittoria, e l' evoluzione del sistema politico codificata nell' ordinamento attraverso le modifiche del sistema elettorale. Come ricorda Augusto Barbera, la Costituente si rifiutò di tipizzare i casi di ricorso allo scioglimento e respinse gli emendamenti volti a eliminare la controfirma governativa per evitare un eccessivo potere presidenziale. Furono intenzionalmente concepite norme assai generiche ed elastiche, la cui lettura avrebbe potuto essere aggiornata alla luce dell' evoluzione del sistema politico. Infatti, i padri costituenti erano consapevoli di lasciare aperte alcune pagine, soprattutto quella sulla forma di governo. Per gli articoli sullo scioglimento (88 e 89) ricalcarono sostanzialmente quelli dello Statuto albertino, avendo soprattutto presente la prassi statutaria secondo la quale era il presidente del Consiglio a proporre formalmente al re il decreto di scioglimento. Non a caso nel 1953, nei giorni precedenti al primo scioglimento anticipato del Senato, tutta la stampa - dal Corriere della Sera all' Unità - e tutti gli ambienti politici dell' epoca ritenevano che la titolarità effettiva del potere di scioglimento fosse del governo o quantomeno che esso ne avesse la primaria responsabilità politica (alla fine De Gasperi non propose il decreto solo per evitare la formalizzazione del dissenso dei partiti laici). L' esito delle elezioni con la mancata attivazione del premio di maggioranza previsto dalla cosiddetta legge truffa fu poi decisivo per mutare questa titolarità governativa, per allineare la «sostanza» alla «forma» prevalsa, alla fine, nel 1953 e per troncare ogni possibilità di sviluppo di una idea di democrazia maggioritaria e competitiva. Per i numerosi scioglimenti anticipati delle Camere (dal ' 72 all' 87) divenne decisiva la volontà dei maggiori partiti (solo i primi due per quello dell' 87), irrilevante l' orientamento del presidente del Consiglio, del tutto notarile il ruolo del capo dello Stato. Era la «costituzione materiale» del sistema dei partiti. Il problema interpretativo del potere di scioglimento, non a caso, è esploso quando è venuto meno quel sistema di partiti e quando sono state approvate nuove leggi elettorali maggioritarie che hanno previsto la formazione delle coalizioni prima del voto e l' indicazione preventiva del capo della coalizione candidato alla carica di presidente del Consiglio. Un problema riconosciuto dal relatore della Commissione bicamerale per la forma di governo Salvi: «Quanto al tema dello scioglimento, noi dobbiamo colmare una falla costituzionale che si è aperta in Italia a questo riguardo. So bene che non dobbiamo scrivere la Costituzione sull' onda dello shock del ribaltone, e tuttavia nell' inverno ' 94-' 95 abbiamo attraversato una drammatica crisi in cui non soltanto le forze politiche e parlamentari, ma gli italiani erano divisi su ciò che fosse giusto fare. Noi non abbiamo normato in Costituzione il potere di scioglimento, questo è il punto» (seduta del 28 maggio 1997). Peraltro, la stessa prassi secondo la quale non si può sciogliere se c' è un governo che abbia la fiducia delle Camere è stata apertamente contraddetta dal presidente della Repubblica Scalfaro che nel gennaio ' 94 procedette allo scioglimento anche se il governo Ciampi aveva la fiducia del Parlamento e questo aveva approvato fondamentali manovre economiche e importanti riforme istituzionali. Uno scioglimento con il governo nella pienezza dei poteri che trovò concorde anche il presidente della Camera che non mise neppure all' ordine del giorno la mozione a firma Gerardo Bianco con cui la maggioranza voleva confermare la fiducia al governo. Occorre inoltre ricordare che un «patto-antiribaltone per garantire la stabilità della maggioranza di governo scelta dagli elettori» trovò il consenso dei candidati alla carica di premier per le elezioni del 2001, Berlusconi e Rutelli. Alla domanda del Corriere della Sera (8 maggio 2001) sulla disponibilità a sottoscrivere quel patto, Rutelli dichiarò: «Per noi il rispetto della volontà dell' elettorato è un valore assoluto. Gli elettori hanno diritto di decidere con il loro voto quale governo, quale premier, quale maggioranza vogliono e che le indicazioni popolari non possono essere tradite. Anche la legge elettorale deve servire a questo». Molte altre affermazioni di diversi leader del centrosinistra vanno nella stessa direzione. Particolarmente significativa è quella del segretario dei Ds Fassino quando sul Foglio del 6 maggio 2006 propose la candidatura al Quirinale di D' Alema come «presidente che svolga un ruolo di garanzia». Esponendo i quattro punti di un «manifesto presidenziale» che intendeva «anticipare il modo con cui si propone di interpretare il proprio ruolo», Fassino così enunciò il primo punto: «L' assicurazione che se il governo Prodi dovesse entrare in crisi si tornerà a votare, in base al principio tipico delle democrazie dell' alternanza per cui la legittimità di una maggioranza e di un governo viene dal voto dei cittadini». Se il segretario dei Ds nel 2006 sosteneva questa tesi come punto programmatico della candidatura di D' Alema al Quirinale evidentemente la riteneva pienamente rispondente alla Costituzione e al possibile aggiornamento della sua lettura alla luce dell' evoluzione del sistema politico-istituzionale e delle nuove leggi elettorali. Orbene, perché mai se questa stessa tesi viene oggi sostenuta dal Pdl e dalla Lega si grida allo scandalo e alla violazione della Costituzione? Una tesi è conforme al dettato costituzionale quando serve alla ricerca del più ampio consenso parlamentare per la candidatura di D' Alema al Quirinale e diventa eversiva e contro la Costituzione quando viene sostenuta dal centrodestra, perché magari si ritiene che l' unico modo per cambiare il quadro politico sia una manovra di palazzo? Il principio in base al quale se viene meno la maggioranza di governo scelta dagli elettori si ritorna al voto è un principio fondamentale non solo a tutela della sovranità popolare ma anche a favore della stabilità dell' esecutivo. Del resto, il potere di scioglimento è innanzitutto un potere deterrente contro i fattori di instabilità delle maggioranze e più che a sciogliere il Parlamento serve proprio a «non» scioglierlo. Un potere che, intervenendo negli equilibri interni di maggioranza, ha una valenza prettamente politica che mal si addice a cariche istituzionali di garanzia, in quanto rischia inevitabilmente di esporle nell' agone politico. Infatti, anche un semplice pronunciamento preventivo in una direzione o nell' altra può influire fortemente sulle dinamiche politiche e sugli stessi equilibri parlamentari. Non a caso, la tendenza nettamente prevalente nelle maggiori democrazie parlamentari è quella di porre il potere di scioglimento nella disponibilità del premier. Persino in un Paese retto da un sistema proporzionale come la Germania, il cancelliere dispone di fatto di questo potere, attraverso la richiesta del voto di fiducia, l' assenza programmata dall' aula di una parte dei deputati della maggioranza e la conseguente reiezione della fiducia; reiezione che consente al Cancelliere di chiedere e ottenere lo scioglimento da parte del presidente della Repubblica. Cosi hanno agito sia Brandt, sia Kohl, sia Schröder. Alla luce di queste considerazioni e di queste inequivocabili prese di posizione anche di esponenti della sinistra, emerge con nettezza che la posizione del Pdl e della Lega («o il governo Berlusconi ha la fiducia con una maggioranza stabile in Parlamento oppure bisogna andare al voto, senza operazioni trasformiste») esprime una linea pienamente legittima e dotata di fondamento costituzionale. *capogruppo Pdl alla Camera **parlamentare Pdl RIPRODUZIONE RISERVATA

Cicchitto Fabrizio, Calderisi Giuseppe

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(24 agosto 2010) - Corriere della Sera

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